IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 concernente modifiche  al  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, concernente l'approvazione del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021 con il quale  sono  state  delegate  alcune  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri  al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art.  1,  lettera  m),
riferito a minoranze linguistiche e territori di confine  e  relativa
iniziativa governativa e legislativa; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme  in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare  gli
articoli 9 e 15; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,  n.
345, recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre  1999,
n. 482, come modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica
30 gennaio 2003, n. 60; 
  Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del  predetto  regolamento,
che prescrive l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio  dei
ministri di un decreto relativo ai criteri per  l'attribuzione  e  la
ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15  della  legge  482
del 1999, con cadenza triennale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio  2020,  concernente  i
criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli  articoli  9  e  15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2020-2022; 
  Visti altresi' i commi 2, 3 e 5 del sopra  menzionato  art.  8  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  345  del  2001,  che
prescrivono  le  modalita'  di  trasmissione  alla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri dei progetti di intervento di cui  alla  legge
482 del 1999, al fine di ottenerne il finanziamento; 
  Visto il decreto legislativo 12 settembre  2002,  n.  223,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia  di
tutela della lingua e  della  cultura  delle  minoranze  linguistiche
storiche nella regione» che prevede un'assegnazione speciale  annuale
per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione
delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione  Sardegna  per  il
trasferimento delle funzioni in materia  di  tutela  della  lingua  e
della cultura delle minoranze linguistiche  storiche  nella  regione»
che prevede un'assegnazione speciale annuale  per  l'esercizio  delle
funzioni amministrative connesse  all'attuazione  delle  disposizioni
degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999; 
  Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8,  comma
4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio  2001,
n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la Provincia  autonoma  di
Trento si sono impegnati a collaborare in  fase  di  istruttoria,  di
erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti  di
intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato  art.
8; 
  Viste le circolari del Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie n. 1386 del 22 gennaio 2021 e n. 1385 del 22 gennaio  2021,
relative alla presentazione dei progetti per l'attribuzione dei fondi
dell'annualita' 2021 da parte, rispettivamente, degli enti  locali  e
delle amministrazioni dello Stato; 
  Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati
trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 345 del 2001 e  con  le  modalita'  di  cui  alla
richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie, i progetti di intervento con  la  richiesta  dei  relativi
finanziamenti; 
  Viste, altresi', le note delle regioni, con  le  quali  sono  stati
trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art.  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, con le modalita' di  cui
alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie, i progetti di intervento presentati dagli enti  locali,
nonche' quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5; 
  Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da  ripartire
le somme sono compresi nelle delimitazioni  territoriali  operate  ai
sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482 del 1999, ovvero ai sensi
del comma 5, dell'art. 1 del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 345 del 2001; 
  Sentito, ai sensi dell'art. 12 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  345  del  2001,  il  Comitato  tecnico-consultivo  per
l'applicazione   della   legislazione   in   materia   di   minoranze
linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 42 del  22  luglio
2021; 
  Sentita, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, la conferenza  unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso
il proprio parere nella seduta del 4 agosto 2021 (repertorio atti  n.
87/CU); 
  Visto il comma 6, del citato art.  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le somme previste dagli
articoli 9 e 15 della legge  n.  482  del  1999  sono  ripartite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che, nel bilancio di previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri per l'anno  finanziario  2021,  C.d.R.  7,  al
capitolo di spesa 484 e'  stata  attribuita  una  dotazione  di  euro
2.639.275,00 e al capitolo di  spesa  486  e'  stata  attribuita  una
dotazione di euro 1.419.485,00 per un totale di euro 4.058.760,00; 
  Considerato  che  con  decreto  del   segretario   generale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri n. 80/Bil del 19  aprile  2021,
sul capitolo 484 «Fondo  nazionale  per  la  tutela  delle  minoranze
linguistiche storiche», C.d.R. 7, e'  stata  riportata  la  somma  in
termini di competenza  e  di  cassa  di  euro  589.991,00,  piano  di
gestione n. 30; 
  Considerato che la competenza del capitolo 484 «Fondo nazionale per
la tutela delle minoranze linguistiche storiche», nell'esercizio 2021
risulta, pertanto, di euro 3.229.266,00,  di  cui  euro  2.639.275,00
P.G.1 e euro 589.991,00 P.G.30  e  che,  per  l'effetto,  l'ammontare
complessivo del fondo e' di euro 4.648.751,00; 
  Considerato che e' stata scorporata una quota del 3 per cento, pari
ad euro 139.463,00, da destinare alle amministrazioni statali; 
  Considerato che, a  seguito  dell'esame  e  della  valutazione  dei
progetti presentati dalle  amministrazioni  statali,  sono  risultati
finanziabili progetti per un importo di euro 70.006,00, di  cui  euro
26.895,00  a  favore  delle  amministrazioni  statali  provviste   di
tesoreria ed euro 43.111,00  a  favore  dei  funzionari  delegati  di
contabilita' ordinaria, con un residuo di euro 69.457,00; 
  Considerato che la quota a favore degli enti locali e territoriali,
comprensiva  dell'importo  di  euro  69.457,00  non  assegnato   alle
amministrazioni statali, e', per l'effetto, risultata  pari  ad  euro
4.578.745,00, di cui euro 936.919,00,  direttamente  attribuiti  alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, ai  sensi  del  sopra  citato  decreto
legislativo  n.  223  del  2002  ed  euro  1.160.437,00  direttamente
attribuiti alla Regione Sardegna, ai sensi del sopra  citato  decreto
legislativo n. 16 del 2016; 
  Visto il decreto legislativo  n.  29  del  16  marzo  2018  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), intervenuto  a
modificare l'art. 34 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con
l'inserimento del comma 2-bis; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15  della  legge  n.
482 del 1999, relativi all'anno 2021, pari ad euro 4.648.751,00  sono
ripartiti come indicato nei successivi articoli 2 e 3  e  nell'elenco
allegato al presente decreto, con un residuo di euro 995.933,00  come
indicato all'art. 5.