IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 concernente modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 1, lettera m), riferito a minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa governativa e legislativa; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60; Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che prescrive l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto relativo ai criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 482 del 1999, con cadenza triennale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2020, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2020-2022; Visti altresi' i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, che prescrivono le modalita' di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di intervento di cui alla legge 482 del 1999, al fine di ottenerne il finanziamento; Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che prevede un'assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che prevede un'assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999; Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la Provincia autonoma di Trento si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8; Viste le circolari del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie n. 1386 del 22 gennaio 2021 e n. 1385 del 22 gennaio 2021, relative alla presentazione dei progetti per l'attribuzione dei fondi dell'annualita' 2021 da parte, rispettivamente, degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato; Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 e con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti; Viste, altresi', le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonche' quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5; Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da ripartire le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482 del 1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001; Sentito, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, il Comitato tecnico-consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 42 del 22 luglio 2021; Sentita, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 4 agosto 2021 (repertorio atti n. 87/CU); Visto il comma 6, del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021, C.d.R. 7, al capitolo di spesa 484 e' stata attribuita una dotazione di euro 2.639.275,00 e al capitolo di spesa 486 e' stata attribuita una dotazione di euro 1.419.485,00 per un totale di euro 4.058.760,00; Considerato che con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 80/Bil del 19 aprile 2021, sul capitolo 484 «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche storiche», C.d.R. 7, e' stata riportata la somma in termini di competenza e di cassa di euro 589.991,00, piano di gestione n. 30; Considerato che la competenza del capitolo 484 «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche storiche», nell'esercizio 2021 risulta, pertanto, di euro 3.229.266,00, di cui euro 2.639.275,00 P.G.1 e euro 589.991,00 P.G.30 e che, per l'effetto, l'ammontare complessivo del fondo e' di euro 4.648.751,00; Considerato che e' stata scorporata una quota del 3 per cento, pari ad euro 139.463,00, da destinare alle amministrazioni statali; Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione dei progetti presentati dalle amministrazioni statali, sono risultati finanziabili progetti per un importo di euro 70.006,00, di cui euro 26.895,00 a favore delle amministrazioni statali provviste di tesoreria ed euro 43.111,00 a favore dei funzionari delegati di contabilita' ordinaria, con un residuo di euro 69.457,00; Considerato che la quota a favore degli enti locali e territoriali, comprensiva dell'importo di euro 69.457,00 non assegnato alle amministrazioni statali, e', per l'effetto, risultata pari ad euro 4.578.745,00, di cui euro 936.919,00, direttamente attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223 del 2002 ed euro 1.160.437,00 direttamente attribuiti alla Regione Sardegna, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 16 del 2016; Visto il decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), intervenuto a modificare l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'inserimento del comma 2-bis; Decreta: Art. 1 1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2021, pari ad euro 4.648.751,00 sono ripartiti come indicato nei successivi articoli 2 e 3 e nell'elenco allegato al presente decreto, con un residuo di euro 995.933,00 come indicato all'art. 5.